Case History

In quest’area è possibile trovare una serie di esempi su come sono stati concretamente affrontati e gestiti, attraverso l’utilizzo dei servizi fiduciari (intestazione fiduciaria e trust), casi relativi a passaggi generazionali, protezione del patrimonio e pianificazione successoria.

Buona Lettura!


1. IL TRUST COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA E TRASFERIMENTO INTERGENERAZIONALE DI PATRIMONI

L’utilizzo del Trust consente di:
Tramandare, con grande flessibilità, i propri beni ad eredi o ad altri beneficiari, determinando in anticipo chi, come e quando ne godrà; attraverso la creazione di “veicoli” che prevedono l’utilizzo combinato di incarico fiduciario, trust e polizza vita è possibile trasferire il patrimonio, a soggetti determinati, in modo riservato.
Evitare che un patrimonio unitario, passando di proprietà, sia frazionato in quote, oppure che sia destinato a scopi diversi dalla volontà del disponente.
Evitare, alla morte del disponente, l’apertura di una successione ereditaria: tutti i beni vengono conferiti in Trust prima;
Designare, per i diversi beni e nel rispetto delle rispettive quote di legittima, i soggetti più indicati a subentrare nella posizione del disponente.

A) EXPERIENCE CASE

Un anziano imprenditore ha un patrimonio composto da beni personali e da numerose partecipazioni societarie in vari settori di attività (industriali, immobiliari, alberghiere e agrituristiche).
E’ divorziato con articolata situazione familiare: 4 figli (3 maschi e una femmina) dalla prima moglie, un figlio ancora minorenne dalla seconda.
I figli maschi maggiorenni (benché uno ancora studente universitario) sono già entrati nell’amministrazione del ramo industriale delle aziende di famiglia.
La figlia è invece divorziata da un primo matrimonio con un figlio piccolo e attualmente si sta separando dal secondo compagno.
L’esigenza principale dell’imprenditore è quello di dare adeguata “tutela” alla figlia (soprattutto riguardo alla seconda separazione in corso), alla seconda moglie ed al figlio piccolo (destinandogli i rami “non-industriali” dell’azienda). L’obiettivo è raggiungibile attraverso l’istituzione di un trust a cui conferire beni in grado di assicurare una rendita vitalizia e le attività alberghiere e quelle agrituristiche. Per la destinazione del restante patrimonio si potrà fare ricorso al testamento.

B) EXPERIENCE CASE: TRASFERIMENTO INTERGENERAZIONALE DI PATRIMONI

Cliente sposato, con un unico figlio avuto da una relazione extra-coniugale: vuole garantire, dopo la sua morte, un adeguato tenore di vita alla madre del ragazzo e trasferire a questi l’intero patrimonio quando avrà raggiunto un’età ritenuta matura per amministrarlo.
Per tali esigenze verrà istituito un trust che provvederà gradualmente ai bisogni del figlio.
In una prima fase (fino alla maggiore età) il trustee erogherà periodicamente una somma di denaro a favore della madre, affinché questa provveda alle esigenze del minore. Successivamente, al raggiungimento del trentesimo anno di età del figlio, il trustee attribuirà al giovane i beni in trust.
L’attività del trustee sarà sorvegliata da un collegio di guardiani composto da due professionisti e dal disponente stesso finché in vita; quest’ultimo dopo la propria morte, potrà essere sostituito dal figlio purché maggiorenne.

C) EXPERIENCE CASE: TRUST A FAVORE DI NIPOTI

Un cliente, nel rispetto delle norme sulla successione ereditaria per i due figli, intende beneficiare i propri nipoti di un importante capitale adeguatamente investito per generare delle rendite annuali, da erogarsi finché non avranno raggiunto una età prefissata. Pertanto al compimento dell’età stabilita ovvero al verificarsi di determinate circostanze previste dall’atto di trust, ciascun nipote riceverà la quota di capitale spettante in considerazione della stirpe di appartenenza, mentre è prevista una ricapitalizzazione per le rendite non distribuite.
L’atto di trust può prevedere inoltre che le rendite distribuite siano utilizzate per pagare ai nipoti studi qualificati (università estere, master ecc.) e successivamente avviarli ad attività professionali o imprenditoriali.

2. IL TRUST COME STRUMENTO DI SUCCESSIONE E PASSAGGIO GENERAZIONALE IN AZIENDA

Il Trust rappresenta la soluzione ideale per i molti imprenditori che si trovano nella delicata situazione di pianificare la successione nella propria azienda in modo da preservare la continuità aziendale.
Una modalità potrebbe essere: dapprima si costituirà una società (holding) alla quale saranno trasferite le quote delle diverse aziende. Le azioni della holding saranno poi a loro volta conferite, anche insieme alle altre proprietà dell’imprenditore, ad un Trust istituito appositamente. Il trustee, nominerà quale Amministratore Unico delle aziende il figlio indicato dall’imprenditore. Gli altri eredi non potranno contestare tale nomina, pur beneficiando degli utili prodotti dalle aziende. Il Trust potrà concedere a tutti gli eredi le altre proprietà in comodato d’uso.

A) EXPERIENCE CASE

Due soci, i cui gruppi familiari detengono ciascuno il 50% della partecipazione, sono i fondatori di una fiorente azienda e detengono ciascuno il 27% del capitale della società, mentre il residuo è frazionato tra i rispettivi familiari: il primo ha ripartito la residua partecipazione (23%) tra la moglie e l’unico figlio, il secondo tra la moglie e i propri 4 figli ancora giovani.
Entrambi i fondatori hanno ottimi rapporti tra di loro, e soprattutto nella gestione dell’azienda hanno sempre agito di comune accordo, ma vogliono pianificare per tempo il passaggio in azienda per evitare criticità, qualora improvvisamente venisse a mancare uno dei due.
E’ stata individuata la possibilità di costituire due trust di tipo familiare ai quali attribuire – per ciascuna famiglia – quanto meno la partecipazione del socio fondatore.
I due trust stringerebbero poi un patto parasociale per concordare la gestione comune della società, prevedendo anche la possibilità di utilizzare manager esterni, al fine di assicurarne la continuità e la proficua gestione nell’interesse di entrambe le famiglie, indipendentemente dalle vicende di ciascuna.
Tale impostazione permetterebbe la “prosecuzione dell’azienda” e un passaggio generazionale “meritocratico” proteggendo, nel contempo, da ogni rischio aziendale la partecipazione sociale (attribuita in trust) nell’interesse di ciascun gruppo familiare.

B) EXPERIENCE CASE

Tre imprenditori lavorano insieme da sempre in quanto fratelli. Sono tutti e tre sposati, tranne l’ultimo che si sta per sposare. Hanno una sorella con cui non intrattengono più nessun rapporto né lavorativo né personale.
La loro azienda, creata dal nulla con moltissimi sacrifici, opera nel settore dell’edilizia ed è gestita esclusivamente da tutti e tre con queste modalità: il più giovane è la “mente” che amministra e coordina tutto, gli altri due sono “bracci” operativi sui cantieri.
Tale situazione si riflette anche sul consistente patrimonio “comune”(soprattutto valori mobiliari): il più giovane infatti ha intestati personalmente i proventi derivanti dall’impresa e molti degli immobili e partecipazioni societarie.
Tale situazione si rivelerebbe critica e non tutelerebbe i fratelli più anziani qualora si verificassero taluni eventi quali: la morte improvvisa del fratello minore e/o la successiva trasmissione ereditaria dei beni alla moglie ed alla sorella o la morte dei due fratelli, che rimetterebbe esclusivamente alla correttezza del più giovane il rispetto dei patti e la trasmissione dei beni “comuni” a lui intestati ai nipoti.
L’esigenza dei tre imprenditori è pianificare il passaggio generazionale, senza però perdere da subito il controllo della situazione e dunque non avere limitazione alcuna nell’attività d’impresa e soprattutto mantenere la forza contrattuale del “gruppo”, come vantaggio competitivo, nei confronti di terzi. Infine gradirebbero che la soluzione a queste nuove esigenze non si palesi in alcun modo a terzi.
La costituzione di un trust, stabilendo le regole per il passaggio generazionale, garantisce la prosecuzione dell’azienda.
I beni appartenenti alle tre famiglie sono gestiti in modo unitario dal trustee; i figli ed i nipoti dei disponenti non hanno la possibilità di disporre individualmente dei propri interessi, o comunque di porli a rischio per eventi economici personali. In tal modo viene scongiurato alla radice l’insorgere di contrasti tra i giovani poiché “riattribuisce” a ciascuno ciò che gli appartiene solo al termine della gestione unitaria. In più, ai tre fratelli è assicurata la gestione delle attività imprenditoriali finché sarà opportuno.
Dunque dalla situazione iniziale basata esclusivamente sulla fiducia fra i tre fratelli si è arrivati, in modo ragionato e lungimirante, a formalizzare nuovi equilibri in modo chiaro e solido.

3. IL TRUST COME STRUMENTO DI PROTEZIONE PATRIMONIALE PERSONALE

Trust di tipo protettivo, detto anche “Asset Protection Trust”, che potrebbe essere molto utile ai professionisti (medici, architetti, ingegneri, avvocati, commercialisti, etc.) da sempre indicati come i soggetti maggiormente esposti al rischio di aggressione (sequestri, pignoramenti, etc.) da parte dei clienti che intendano promuovere cause di risarcimento danni. Rispetto ad altre soluzioni che prevedono l’intestazione di beni a terzi “prestanome” (moglie, figli, società fiduciarie, ect.), l’utilizzo del Trust consente di assicurare continuità (moglie, figli e “prestanome” in genere possono morire) e formale separatezza patrimoniale. Il Trust può rivelarsi anche una valida alternativa alla stipula della classica polizza assicurativa che spesso ha premi molto onerosi (dunque costi maggiori rispetto alla costituzione di un trust), franchigie elevate e rischi non assicurabili.
I trust di tipo protettivo possono essere utilizzati anche negli accordi di separazione/divorzio e per garantire i mezzi necessari ad un convivente more uxorio.

A) EXPERIENCE CASE: PROTEZIONE PATRIMONIALE PER AMMINISTRATORE PUBBLICO

Un imprenditore ha deciso di impegnarsi politicamente e viene eletto sindaco in un importante comune. La sua esigenza è quella di tutelare e proteggere il suo patrimonio personale costruito in generazioni di attività dai rischi che potrebbero derivargli dalla difficile gestione della amministrazione pubblica in qualità di primo cittadino. La realizzazione di un Trust consente all’imprenditore/sindaco di proteggere il patrimonio personale dalla eventuale aggressione di terzi (fatti salvi i termini di revoca dell’atto dispositivo) e di attuare una pianificazione successoria. Infatti il patrimonio sarà destinato al figlio non appena questi avrà raggiunto l’età di 35 anni (ritenuta congrua sia per aver completato gli studi che per aver maturato esperienze) e dunque potrà amministrare il patrimonio immobiliare di famiglia detenuto da una società immobiliare le cui quote sono state conferite in trust. Fino ad allora, la società immobiliare, continuerà ad essere amministrata dal disponente (il padre) e/o da persone di sua fiducia.

4. IL TRUST COME STRUMENTO DI TUTELA PER SOGGETTI DEBOLI

L’utilizzo del trust per la tutela di soggetti deboli è molto frequente, anche a causa delle lacune dei tradizionali strumenti di protezione degli incapaci (interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno).
Si ipotizzi il caso di una persona molto anziana, vedova e benestante, con un figlio unico non più giovanissimo, non occupato e soprattutto non in grado di gestire correttamente il patrimonio. Il genitore se da un lato vorrebbe aiutare il figlio assicurandogli un avvenire sereno, dall’altro teme che, dopo la propria morte, questi potrebbe, in breve tempo, dissipare il cospicuo patrimonio ereditato.
La caratteristica dell’ultrattività del trust garantisce al genitore una certa tranquillità relativamente alla distribuzione del reddito al figlio. Infatti, attraverso la costituzione di un trust, il padre potrà conferire come patrimonio una somma di denaro, con vincolo a carico del trustee di impegnare tale somma nella sottoscrizione di una polizza assicurativa. Tale polizza vedrà come contraente e beneficiario finale il trust medesimo e come assicurato il disponente. Finchè il disponente/assicurato sarà vivo il trust sarà “dormiente” poiché il trustee avrà l’obbligo di attivarsi solo dopo la sua morte, elargendo a favore del figlio la rendita vitalizia derivante dalla polizza nella misura prefissata dal padre. Il trust si estinguerà con la morte del figlio, che dunque risulterà solo beneficiario del reddito derivante dai beni in trust, mentre i beneficiari finali del capitale potranno essere i suoi discendenti.

5. IL TRUST COME STRUMENTO DI DEVOLUZIONE DELLE POLIZZE VITA

Attraverso il Trust è possibile sottoscrivere una polizza vita senza dover individuare nominativamente il/i beneficiario/i: si indicherà il trustee beneficiario della polizza che provvederà all’incasso delle somme previste dal contratto di polizza per poi devolverle ai beneficiari “effettivi” indicati nell’atto istitutivo del Trust che pertanto rimarranno anonimi.

6. IL TRUST COME STRUMENTO ALTERNATIVO ALLE CONVENZIONI MATRIMONIALI

Due fidanzati decidono di comprare un immobile di importante valore prima del matrimonio e attraverso il conferimento dello stesso in un trust potrebbero assicurarsi che, in caso di scioglimento del fidanzamento, l’immobile venga venduto ed il ricavato ripartito equamente tra i due ormai ex fidanzati in ragione di quanto pagato all’atto dell’acquisto. Questa soluzione evita possibili conflitti in merito alla proprietà dell’immobile una volta rotto il fidanzamento.

7. IL TRUST PER GESTIRE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Molto diffuso nel mondo anglosassone, al contrario che in Italia, per risolvere situazioni di conflitti d’interesse – presunti, potenziali o reali – in cui si potrebbero trovare soggetti che ricoprono cariche pubbliche o politiche di un certo rilievo.
Lo strumento viene definito “blind trust” o trust “cieco” perché il trustee riceve dei poteri molto ampi senza alcuna possibilità per il disponente (ad esempio l’uomo politico) di intervenire nella gestione dei beni conferiti in Trust (per esempio il gruppo aziendale in cui il politico potrebbe avere un interesse in conflitto con quello dell’istituzione pubblica che pro-tempore rappresenta). Terminato l’incarico pubblico, venendo meno il conflitto di intereressi, il Trust cessa di esistere.

8. IL TRUST CARITATEVOLE O “CHARITABLE TRUST”

Attraverso un Trust c.d. “caritatevole” si possono realizzare scopi di rilevanza sociale come: gestire una mensa per senzatetto, un ospedale per orfani, un asilo nido, un punto di prima accoglienza per extracomunitari, una struttura che presta assistenza domiciliare o assistenza ad anziani disabili. Rispetto al raggiungimento degli stessi scopi attraverso, ad esempio, una fondazione l’utilizzo del trust si rivela più flessibile ed efficiente.

9. IL TRUST PER LA RACCOLTA DI FONDI IN OCCASIONE DI CATASTROFI NATURALI

In occasioni di eventi catastrofici (terremoti, alluvioni, tsunami) vengono attivati da parte di enti umanitari sistemi di raccolta fondi (ad esempio tramite sms) che consentono di costituire, in molti casi, somme molto rilevanti. Spesso, si è scoperto che solo una parte modesta di tali somme era utilizzata per gli scopi prefissati o comunque spesa con modalità e per finalità diverse da come inizialmente proposto.
Il Trust permette, sulla base di quanto previsto al momento della sua istituzione, che le somme raccolte siano destinate in modo trasparente e certo agli enti o alle strutture a favore dei quali è stata sollecitata la raccolta dei fondi.

10. IL TRUST COME STRUMENTO DI TUTELA DEI DIPENDENTI O PER PIANI DI STOCK OPTION

Spesso le aziende (anche se è una prassi più diffusa all’estero che in Italia) accantonano somme a favore dei propri dipendenti come benefits (per esempio: premi di produzione, incentive aziendali, coperture assicurative aggiuntive/ fondi pensione integrativi, etc.) ma può accadere che, a causa di altre necessità aziendali, tali fondi vengano utilizzati diversamente, con pregiudizio per i dipendenti stessi che avrebbero grosse difficoltà nel recuperarli, soprattutto in caso di insolvenza dell’azienda.
L’istituzione di un Trust, in cui l’azienda verserebbe tali somme e con beneficiari del Trust i dipendenti eliminerebbe, alla radice, questo rischio poiché tali fondi non sarebbero più nella disponibilità dell’azienda.
Anche l’incentivo a stimolare la produttività aziendale attraverso l’assegnazione ai dipendenti di un certo numero di azioni dell’azienda (c.d. “stock options”) può essere realizzato istituendo un trust avente ad oggetto tali azioni destinate appunto a dipendenti meritevoli.

11. IL TRUST NELLE OPERAZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI

Finanziamenti “in pool” o mutui bancari sono certamente un terreno ideale per la costituzione di un Trust. Tutte le banche del pool o la singola banca continueranno ad erogare la somma oggetto del finanziamento allo stesso soggetto, ma le garanzie saranno loro offerte da un Trust istituito a tale fine dal soggetto in questione.
I vantaggi sono di due tipi: semplicità del subentro nel finanziamento da parte di una nuova banca (basta sostituire il beneficiario del Trust) e rapidità nella eventuale fase di escussione e vendita dei beni dati in garanzia.

12. IL TRUST PER LA GESTIONE DELLE OPERE D’ARTE

Un facoltoso signore, titolare di una collezione di opere d’arte di grande valore, desidera che, dopo la sua morte, tale patrimonio non si disperda tra gli eredi ma soprattutto che sia visibile dal pubblico attraverso l’esposizione in un museo o in una galleria che, oltre ad avere l’obbligo di esporla, si dovrà anche occupare della conservazione e della manutenzione delle opere.
Il trasferimento al Trust della proprietà della collezione fa si che essa esca in maniera definitiva dal patrimonio del generoso collezionista senza che sia più aggredibile dai suoi eredi.
Il museo o la galleria d’arte, in qualità dei beneficiari del trust, avranno l’obbligo di esporre la collezione al pubblico e mantenerla.
Il collezionista nell’atto istitutivo del Trust potrà inoltre prevedere che, al verificarsi di determinate condizioni, il Trust debba procedere alla vendita della collezione (in tutto od in parte) destinando il relativo ricavato, ad esempio, ai nipoti del collezionista stesso o ad altre finalità benefiche.

13. IL TRUST E IL MANDATO FIDUCIARIO COME STRUMENTI DI INTESTAZIONE DI DIRITTI D’AUTORE

Un noto cantante è titolare dei diritti d’autore della propria attività e desidera gestirli con la massima riservatezza e garantire ai suoi eredi lo sfruttamento degli stessi.
Attraverso un mandato fiduciario si può costituire una società di capitali ed intestare alla stessa i diritti d’autore e così facendo garantire discrezione e riservatezza nella gestione di tali diritti. L’istituzione di un trust, oltre al requisito della riservatezza, garantirebbe anche l’amministrazione e la segregazione del patrimonio costituito nel fondo che andrebbe a beneficio degli eredi diretti del cantante.

14. Il TRUST COME STRUMENTO PER RICONOSCERE UN “PREMIO DI LAUREA”

Un anziano nonno vuole riconoscere un “premio di laurea” ai suoi nipoti che hanno però tutti meno di 10 anni e quindi probabilmente quando conseguiranno la laurea egli sarà già deceduto. Pertanto vuole esser certo che, dopo la sua morte, tale premio sarà riconosciuto
Il trust consente al nonno di destinare parte del proprio patrimonio ai figli e un premio speciale ai nipoti che sarà loro consegnato solo in caso di conseguimento del diploma di laurea entro un periodo di tempo predeterminato (ad esempio non oltre un certo numero di anni oltre la durata legale del corso di laurea).

15. IL TRUST COME STRUMENTO PER LA MANUTENZIONE DI TOMBE E PER LA RECITA DI MESSE (HONORARY TRUST).

L’anima ha bisogno di attenzioni anche dopo la morte e i propri parenti difficilmente vi provvederanno: l’utilizzo di un Trust permette di risolvere tale problema. Negli Stati Uniti è molto diffusa e apprezzata tale tipologia di Trust (denominato “ honorary trust”).

16. IL TRUST COME STRUMENTO DI MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI

Altra tipologia di Trust (denominato “Trust for pets”) molto diffuso negli USA soprattutto se non ci si fida a lasciare il proprio amato animale domestico a nessuno degli eredi. Attraverso il trust si destina una somma per il mantenimento e la cura dell’animale a cui si è stati affezionati in vita.


1. PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

Abbiamo la seguente situazione: imprenditore con due figli che, oltre alla sua azienda, ha un consistente patrimonio mobiliare e immobiliare e intende trasferire l’azienda ad un solo figlio ma contestualmente, per non ledere la quota di legittima, destinare all’altro beni di diversa natura (per es. immobili e strumenti finanziari).
Il cliente, se da un lato intende pianificare per tempo la sua successione tutelando ogni figlio, dall’altro vorrebbe, finché la salute glielo permette, continuare a seguire le sorti dell’azienda mantenendo un “controllo di indirizzo”.
La soluzione potrebbe essere la seguente: la società fiduciaria acquista le azioni della società dal genitore su incarico del figlio che dunque riceverà la proprietà aziendale.
Al fine di mantenere in capo al genitore il controllo sulla partecipazione ceduta, gli viene conferita apposita delega affinché egli possa impartire alla società fiduciaria istruzioni per la partecipazione alle assemblee sociali.
Per tutelare ulteriormente gli interessi del genitore, alla delega viene abbinato un vincolo, in modo tale che eventuali atti dispositivi sui beni “fiduciati” o la restituzione di questi al fiduciante siano subordinati al preventivo assenso del genitore.
Analoga struttura può essere realizzata per destinare all’altro figlio gli altri beni (immobili e strumenti finanziari).

2. DESTINAZIONE DI LIQUIDITA’ E /O STRUMENTI FINANZIARI CON VINCOLO A FAVORE DI TERZO

Un soggetto ha l’esigenza di riservare un capitale ad un altro soggetto determinato ma continuare a disporre del capitale finché in vita.
L’intervento della società fiduciaria può dare una valida risposta a tale esigenza: il rapporto si perfeziona con il trasferimento del capitale a favore del beneficiario che a sua volta deposita i titoli ricevuti presso la fiduciaria a cui vengono date delle istruzioni irrevocabili. Tali istruzioni prevedono che i titoli “fiduciati” potranno essere restituiti solo con il preventivo assenso scritto del trasferente, che, allo stesso tempo, è abilitato a compiere tutte le operazioni sugli stessi titoli.
La morte del soggetto beneficiario del vincolo fa decadere automaticamente tutte le istruzioni irrevocabili.

3. POLIZZE VITA

La società fiduciaria può sottoscrivere, a suo nome ma per conto del cliente, polizze vita di qualunque tipo, sia in qualità contraente che di beneficiaria. Il cliente che volesse avere massima riservatezza circa l’attribuzione finale a soggetti terzi di quanto ricevuto dalla compagnia assicurativa può utilizzare la società fiduciaria che, come beneficiario della polizza vita, tramite apposite istruzioni al riguardo provvederà poi alla distribuzione del capitale liquidato.

4. ESTENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE AD ALTRO SETTORE

Una società specializzata nella realizzazione di prodotti di alta qualità (es. abbigliamento, materiale di consumo, ect) per ampliare la quota di mercato ed incrementare il fatturato vorrebbe estendere la propria attività, sempre nel medesimo settore, ma con una produzione di tipo “economico”.
Si teme però che una tale strategia potrebbe “danneggiare” il brand, che è percepito come sinonimo di elevata qualità, e disorientare il mercato (oltre ai clienti anche, per esempio, i fornitori e i distributori).
Per ovviare a tale “criticità” il principale azionista della società può conferire mandato alla società fiduciaria di sottoscrivere per suo conto il capitale della costituenda società che poi andrà a gestire il nuovo business.

5. RAPPRESENTANZA IN ASTA DI VENDITA

Un cliente proprietario di opere d’arte intende venderle per utilizzare il ricavato per altre forme di investimento. L’inesperienza nel gestire affari complessi e il timore di dare pubblicità a ciò che per anni è rimasto riservato, gli crea notevole disagio e ricerca pertanto una soluzione che gli consenta di farsi rappresentare in fase d’asta e garantisca la riservatezza circa il reale beneficiario del ricavato.
Data la particolarità dell’operazione per trasportare, custodire e vendere le opere d’arte è necessario avvalersi di una società specializzata. A tal fine la società fiduciaria, attraverso un mandato e d’intesa con il cliente secondo le istruzioni da questo impartite, ha incaricato una società tra le migliori nel settore per portare a compimento l’incarico affidatole dalla fiduciaria garantendo, a sua volta, il completo anonimato dell’operazione come desiderato dal cliente.

6. MANDATO A GARANZIA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ COSTITUENDA

I soci accomandanti di una società in accomandita semplice costituiscono, tramite la società fiduciaria, una società a responsabilità limitata. Successivamente, entro un determinato lasso di tempo, i suddetti soci cederanno l’intera partecipazione della società in accomandita alla nuova società a responsabilità limitata. La vendita avverrà a debito, iscrivendo cioè a favore dei soci un credito pari al valore della cessione di ogni singola quota.
Il mandato aperto presso la società fiduciaria permette di costituire la nuova società, garantendo una serie di patti inizialmente concordati tra i soci. Tali accordi possono prevedere ad esempio: i criteri di nomina degli amministratori, alcune scelte gestionali dell’impresa e criteri di calcolo del valore delle partecipazioni in caso di cessione della propria quota da parte di un socio.

7. TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIETARIE – ruolo di ESCROW AGENT

Accade spesso che soggetti che intendano effettuare un trasferimento di partecipazioni societarie utilizzino la società fiduciaria come “escrow agent” ossia nel ruolo di garante dell’operazione.
L’esigenza delle parti, cedente e cessionario, è quella di disporre di uno strumento con cui assicurare il puntuale ed esatto adempimento delle reciproche obbligazioni.
La fiduciaria dunque riveste principalmente una funzione di garanzia in quanto consente il corretto e imparziale trasferimento delle partecipazioni societarie. Queste, con un mandato fiduciario da parte del cedente, vengono intestate alla società fiduciaria la quale è altresì destinataria di una lettera di istruzioni irrevocabili sottoscritta sia dal cedente che dal cessionario, in modo che il trasferimento da parte della fiduciaria all’acquirente avvenga a ricezione del corrispettivo.

8. GARANZIA DI ANONIMATO (Vincite alla Lotteria)

In caso di vincite al gioco o alla lotteria si pone il problema di incassare in via riservata la vincita, soprattutto se consistente, per non dare pubblicità alla cosa. Si pone successivamente anche l’esigenza di gestire correttamente tali somme, infatti è dimostrato statisticamente che più sono elevate e maggiore è la probabilità che vengano dissipate in brevissimo tempo dal fortunato vincitore. Per quest’ultima esigenza un buon consulente sicuramente può essere di aiuto magari dopo che, attraverso ad una società fiduciaria, si sia incassata, in via riservata la somma. In questi casi la fiduciaria dispone, per conto del cliente fiduciante, che la Banca incaricata di incassare il biglietto vincente accrediti l’importo su un conto corrente “fiduciario” preventivamente acceso.