Intestazione Fiduciaria

L’intestazione fiduciaria sorge con un contratto di mandato, dove un soggetto (detto fiduciante) trasferisce un diritto al fiduciario (normalmente una società fiduciaria) che ha l’obbligo di esercitarlo per il soddisfacimento di determinati interessi del trasferente o di un terzo. Più semplicemente è un mandato in forza del quale la società fiduciaria provvede ad intestare a se stessa i beni del Cliente, agendo di fatto come “prestanome” e, in questo modo, realizzando una scissione, nella titolarità dei beni, tra proprietà apparente e proprietà sostanziale. In tal modo il cliente-fiduciante ottiene il risultato di non apparire di fronte ai terzi quale proprietario dei beni: la caratteristica principale del contratto fiduciario è l’anonimato. Il cliente ha infatti la garanzia della custodia, dell’esercizio dei diritti inerenti ai beni e soprattutto, attraverso il segreto fiduciario, della riservatezza nei confronti di tutti coloro che non siano dotati di un legittimo potere di indagine.

Il valore di tenere “spersonalizzati” e dunque “segreti” i propri beni sia con riferimento ad aspetti e situazioni personali/familiari che professionali/lavorativi è senza dubbio rilevante e nella apposita sezione esempi intestazione fiduciaria sono analizzate diverse interessanti casistiche. E’ bene sottolineare che il cliente-fiduciante conserva la titolarità effettiva dei beni e dunque ne rimane proprietario e ne mantiene il controllo potendone chiedere in qualsiasi momento la restituzione (differenza essenziale rispetto al trust). Infine è opportuno ricordare che l’amministrazione dei beni da parte della società fiduciaria avviene secondo il principio della “trasparenza fiscale”. Si possono intestare sia beni già in possesso del cliente (fiduciante) che beni acquistati su incarico dello stesso fiduciante ma anche beni acquistati da un terzo fiduciante, realizzando in tal modo il trasferimento della proprietà dei beni “fiduciati”, ferma restando l’intestazione degli stessi in capo alla società fiduciaria.


Intestazione e amministrazione di titoli e valori mobiliari e contratti in genere;

Amministrazione di patrimoni, donazioni, legati, ecc.;

Partecipazioni in società di capitali (quotate e non quotate);

Sottoscrizione di aumenti di capitale e prestiti obbligazionari;

Conferimento di mandati irrevocabili alla società fiduciaria in occasione di passaggi generazionali;

Attribuzione di stock option;

Contraente nonché beneficiario di polizze assicurative;

Intestazione di contratti di gestione patrimoniale;

Intestazione di depositi titoli e conti correnti;

FOCUS. Mandato ad amministrare senza intestazione.
E’ un’attività di recente diffusione che prevede l’amministrazione di attività finanziarie e patrimoniali che un soggetto potrebbe avere interesse ad affidare ad una società fiduciaria con riguardo a beni detenuti all’estero, liquidità o strumenti finanziari, partecipazioni in società non quotate oppure beni immobili.



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La tutela del patrimonio personale è molto sentita dai professionisti (commercialisti, revisori contabili, medici, architetti, ingegneri, avvocati, amministratori di condominio, etc.) in ragione dei rischi professionali a cui sono esposti e non sempre adeguatamente coperti dalle sole polizze assicurative. Vi sono poi anche altre situazioni, (separazioni, divorzi, incarichi di rilievo “pubblico” o ad alta esposizione “mediatica”) in cui, indipendentemente dall’attività che si svolge, alzare delle “barriere” di riservatezza intorno al proprio patrimonio contribuisce significativamente ad una sua maggior protezione.

In Italia pochissime persone pianificano in vita il trasferimento del proprio patrimonio alle generazioni future. I dati dicono che circa l’85% delle persone non fa addirittura nulla, forse per mancata percezione del bisogno o per scaramanzia o scoraggiata dalla difficoltà e vastità della materia, lasciando, di fatto, che a regolare tali situazioni sia la legge. Allo stato attuale la normativa italiana, che si basa sul concetto “tradizionale” di famiglia, non prevede situazioni familiari “alternative” ben presenti nella realtà come, solo per citarne due, le convivenze (che nel 2015 supereranno numericamente i matrimoni) e le coppie o unioni di fatto. Al di là di valutazioni morali e sociologiche, che non ci appartengono, per coloro che si trovano in simili situazioni è consigliabile “attivarsi” in tempo (leggasi: quando ancora in vita) per scongiurare il rischio che, stante la attuale normativa, il loro patrimonio possa passare di mano ben diversamente da come avrebbero desiderato. Si deve anche constatare che c’è un “virtuoso” 15% di persone che invece affronta la delicata questione di tramandare le proprie ricchezze quando non ci sarà più e, nella maggior parte dei casi, per raggiungere lo scopo utilizza il testamento. Può accadere però che anche il testamento, ovviamente regolarmente redatto, seppur strumento di indubbio valore non possa rispondere completamente a particolari esigenze come, invece, potrebbero fare gli strumenti di cui trattiamo, più dinamici e con caratteristiche di “ultrattività” .

I passaggi generazionali in una famiglia spesso, in ragione della composizione del tessuto produttivo italiano, sono strettamente legati a quelli in azienda e dunque richiedono una attenta “visione” di insieme, poiché devono garantire la continuità aziendale nel tempo oltre che evitare dissapori nella famiglia dell’imprenditore. Un dato statistico: nei primi 5 anni dal loro avvio, il 90% delle nuove aziende di matrice familiare cessa la propria attività, del rimanente 10%, il 67% scompare o passa di proprietà dopo la prima generazione e, sempre riferendoci a questo 10%, solo il 12% sopravvive con la stessa proprietà di controllo oltre la terza generazione. E’ dunque fondamentale progettare dall’imprenditore, quando è ancora in vita, il passaggio generazionale per non dissipare e disperdere il patrimonio aziendale (si pensi, per esempio, al know-how di molte imprese artigianali o al brand rappresentativo di una importante nicchia di mercato).

Servizio ideale per clienti “multi-bancarizzati” in quanto permette di gestire in modo unitario e riservato la propria posizione fiscale relativa ad assets finanziari (per i quali opera il regime di risparmio amministrato) detenuti appunto su più intermediari, sia in Italia che all’estero. La società fiduciaria, formale titolare dei rapporti, operando come sostituto d’imposta potrà compensare plus e minusvalenze relative all’intera posizione fiscale. Al vantaggio della “ottimizzazione” fiscale va aggiunta la possibilità per il cliente di avvalersi di una consulenza completa e personalizzata su tutto il patrimonio, esistente su più banche, attraverso un monitoraggio continuo degli obiettivi di investimento e del rischio complessivo di portafoglio.


Inoltre relativamente ai servizi di “ottimizzazione” fiscale è di recente diffusione il mandato senza intestazione attraverso cui la società fiduciaria, in particolari situazioni, svolge il ruolo di sostituto d’imposta o effettua specifiche comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria semplificando notevolmente gli adempimenti fiscali delle persone fisiche. Leggi qui alcune analisi di corretto utilizzo di instestazione fiduciaria e di trust.